ORO (OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO)
Vedere anche: Oggetti preziosi (Fabbricazione - Commercio al dettaglio e all'ingrosso - Mediazione - Agenzia e rappresentanza).
Operatore professionale in oro è definito chi acquista e vende, in via professionale, per conto proprio o di terzi:
a) oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto;
b) Materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Comunicazione e registrazione in Elenco operatori professionali presso la BANCA D'ITALIA. |
Legge n. 7 del 17 gennaio 2000. Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998. Circolare Ministero delle Finanze n. 24/D del 15 febbraio 2000. Circolare Ministero delle Finanze n. 216/E del 27 novembre 2000. Circolare Ufficio Italiano Cambi 28 marzo 2001. |
Scheda aggiornata al 29 febbraio 2012