OLI MINERALI (LAVORAZIONE, STOCCAGGIO)
Per oli minerali si intendono gli oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autorizzazione della PROVINCIA. |
D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994. Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali. Legge n. 239 del 23 agosto 2004. Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (Art. 1 comma 56).
Nota “Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie” prot. 165 del 7 ottobre 2004. Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004. Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia. |
Scheda aggiornata al 29 febbraio 2012