ORO E PREZIOSI (FABBRICAZIONE - COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO - MEDIAZIONE - AGENZIA E RAPPRESENTANZA - COMPRO ORO)
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Licenza rilasciata dal QUESTORE. Per commercio al dettaglio: Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE. Per commercio all'ingrosso: Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali presentata al Registro delle imprese della CAMERA DI COMMERCIO. Per mediazione, agenzia o rappresentanza: Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al Registro delle imprese della CAMERA DI COMMERCIO. Per compro oro: Iscrizione nel Registro nazionale degli operatori compro oro istituito presso l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) di prossima istituzione.
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R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. (art. 127). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. R.D. n. 635 del 6 maggio 1940. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.(Art. 247). D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. D.P.R. n. 150 del 30 maggio 2002. Regolamento recante norme per l'applicazione del d.lgs.22 maggio 1999, n. 251, sula disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. |
Scheda aggiornata al 17 maggio 2018