MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Per mediazione ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 28/2010 si intende: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione. Gli organismi devono essere iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia.
Presso il Ministero della Giustizia è istituito anche l'elenco dei formatori per la mediazione.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. |
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (art. 60). D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010. Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. |
Scheda aggiornata al 28 febbraio 2012