MEDIATORE MARITTIMO
Mediatore marittimo è colui che svolge l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Dall'8 maggio 2010, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, è stato soppresso il Ruolo Mediatori marittimi previsto dagli artt. 1 e 4 della L. 478/1968.
L'attività può essere iniziata dalla presentazione alla Camera di Commercio competente della S.C.I.A. contenente le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in vigore.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al Registro delle imprese della CAMERA DI COMMERCIO. |
Legge n. 478 del 12 marzo 1968. Ordinamento della professione di mediatore marittimo. D.M. 10 dicembre 1968. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali devono essere istituiti i ruoli dei mediatori marittimi. D.P.R. n. 66 del 4 gennaio 1973. Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Art. 75). |
Scheda aggiornata al 28 febbraio 2012