AGENZIA PER IL LAVORO
Le agenzie per il lavoro si distinguono in:
Agenzia di intermediazione
L'attività di intermediazione, consiste nella mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, rivolta anche a persone disabili e lavoratori svantaggiati. Tale attività viene svolta mediante: raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di una banca dati, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, orientamento professionale, progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.
Le agenzie di intermediazione, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo, sono automaticamente autorizzate anche a svolgere attività di selezione, supporto e ricollocazione professionale.
Agenzia di selezione
L'attività di ricerca e selezione del personale, consiste nel ricercare e individuare il lavoratore più idoneo a soddisfare le esigenze di un'impresa. Presuppone l'esercizio di varie attività quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la realizzazione di un programma di ricerca delle candidature più idonee, la valutazione dei profili individuati, l'eventuale formazione dei candidati per l'inserimento nel contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase dell'inserimento.
Agenzia di somministrazione
L'attività di somministrazione, consiste nel mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori) la prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.Le agenzie di somministrazione si distinguono in:
- agenzie generaliste abilitate alla somministrazione di manodopera a tempo determinato e a tempo indeterminato;
- agenzie specialistiche abilitate a svolgere somministrazione a tempo indeterminato esclusivamente per le attività consentite.Le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Possono gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale erogati a favore di lavoratori svantaggiati.
Agenzia di supporto alla ricollocazione del personale
L'attività di supporto alla ricollocazione del personale, consiste nel ricollocare nel mercato un lavoratore o un gruppo di lavoratori su specifico incarico del committente anche in base ad accordi sindacali. La ricollocazione è realizzata grazie ad attività di preparazione e di formazione specifica della persona o del gruppo, di accompagnamento e affiancamento nello svolgimento della nuova attività.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autorizzazione Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro presso MINISTERO DEL WELFARE. |
Circolare n. 83 del 24 dicembre 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale-Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e D.Lgs. n. 469 del 23 dicembre 1997: Modelli organizzativi e mercato del lavoro. D.Lgs. n. 469 del 23 dicembre 1997. Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. Legge n. 196 del 24 giugno 1997. Norme in materia di promozione dell'occupazione. D.M. del 31 maggio 1999. Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 196 del 24 giugno 1997. D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003. Circolare Ministero del Welfare 25/2004 e 20/2006. Legge Regionale n. 17 del 1 agosto 2005. Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro. |
Scheda aggiornata all'8 febbraio 2012