COMMERCIO ALL'INGROSSO
Vedere anche: Cash and carry; Commercio all'ingrosso di farmaci per uso umano; Commercio all'ingrosso di farmaci ad uso veterinario; Commercio ed intermediazione di rifiuti; Oggetti preziosi; Cose antiche o usate (commercio); Cd, dvd (produzione-duplicazione-riproduzione-commercio-noleggio); Alcolici (produzione, deposito fiscale, magazzino per commercio all'ingrosso).
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
L’albo dei commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, istituito a norma dell’art. 3 della Legge n. 125/1959, è stato espressamente abrogato dall’art. 5 c. 11 del D.Lgs. 114/98. Lo stesso articolo e l'art. 9 comma 3 del D. Lgs. 147/2012 precisano che l’esercizio di tali attività è subordinato al possesso dei requisiti morali previsti per il commercio all'ingrosso.
Sono da considerarsi prodotti alimentari anche: integratori alimentari (a meno che rientrino tra i prodotti soggetti alla specifica disciplina dei farmaci da banco o di automedicazione, in tal caso la loro commercializzazione è riservata alle farmacie o ai grossisti del farmaco); i prodotti di erboristeria e fitoterapia ad uso alimentare (tisane, infusi, estratti fitoterapici, ecc); tutti i prodotti destinati all'alimentazione umana, esclusi pertanto (dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 147/2012 in data 14 settembre 2012) i mangimi e qualsiasi prodotto destinato all’alimentazione esclusivamente animale.
In ogni caso non è rilevante la differenza tra prodotti sfusi e confezionati.
Prima con la Circolare del Servizio Programmazione della Distribuzione commerciale della Regione Emilia Romagna del 28/12/2010 n. 322017, poi con il D.Lgs. n. 147 del 06/08/2012, è stato eliminato il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, inizialmente previsto dall'art. 26 secondo comma del D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge regionale n. 14/1999.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali previsti per il commercio all'ingrosso (sia di prodotti alimentari sia di prodotti non alimentari) presentata al Registro delle Imprese della CAMERA DI COMMERCIO.
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Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. Sull'igiene dei prodotti alimentari D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Legge Regionale n. 14 del 5 luglio 1999. Legge Regionale Emilia Romagna n. 6 del 21 maggio 2007. Disposizioni in materia commerciale. Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. |
Scheda aggiornata al 17 settembre 2012