ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (HOLDING)
Secondo l’art. 6 del D.M. 17 febbraio 2009 n. 29 entrato in vigore il 18 aprile 2009 “per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante. Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria”.
Ai sensi dell'art.10, comma 7, del D.Lgs. 141/2010, è abrogato l'elenco previsto dall'art. 113 del T.U.B.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Attivita' libera. |
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.M. n. 29 del 17 febbraio 2009. Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. D.Lgs. n. 218 del 14 dicembre 2010. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. |
Scheda aggiornata al 9 febbraio 2012