EDICOLA (RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE)
Sono punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Possono destinare alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare, una parte della superficie non superiore al 30%.
Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi elencati al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001 (rivendite di generi di monopolio, distributori di carburanti, bar, ecc.) che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Per nuova apertura di punti vendita esclusivi: Autorizzazione rilasciata dal COMUNE. Per subingresso in punti vendita esclusivi e non esclusivi: Comunicazione al COMUNE. |
Legge n. 416 del 5 agosto 1981. Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 (in vigore dal 24 aprile 1999). Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001. Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge n. 108 del 13 aprile 1999. Circolare n. 3538/C del 28 dicembre 2001 relativa al D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001. Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della Legge n. 108 del 13 aprile 1999. Circolare esplicativa. |
Scheda aggiornata al 11 settembre 2013