GAS NATURALE (VENDITA, DISTRIBUZIONE, STOCCAGGIO, INSTALLAZIONE IMPIANTI FISSI DI DISTRIBUZIONE)
Il gas naturale è un gas prodotto dalla decomposizione anaerobica di materiale organico che si forma nel sottosuolo ed è utilizzato come combustibile.
Per “cliente finale” si intende il consumatore che acquista gas per uso proprio, per “coltivazione” si considera l'estrazione di gas naturale da giacimenti e per “distribuzione” il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti .
La "linea diretta" è un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso.
Per "stoccaggio" si intende l'operazione con la quale il gas naturale viene immesso, mediante eventuale compressione, in una struttura sotterranea, avente caratteristiche tali da permetterne l'accumulo, la conservazione e, quando richiesto, il prelievo.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Per la vendita ai clienti finali: Autorizzazione del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche. (*) (*) Le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate almeno sei mesi prima dell'inizio dell'attività di vendita e le imprese, nel caso in cui non ci sia il rilascio formale dell'autorizzazione, si intendono autorizzate trascorsi tre mesi dalla data della richiesta, in assenza di diniego motivato da parte dello stesso Ministero. Per l'installazione ed esercizio delle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale compresa la fornitura "linee dirette": Autorizzazione della PROVINCIA. Per stoccaggio: Concessione MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. Per installazione, smontaggio e manutenzione di impianti fissi di distribuzione di gas naturale senza serbatoi di accumulo (D.L. 78 del 31 maggio 2010 art. 51): le imprese aventi i requisiti previsti dal D.M. 37/2008, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio, che esercitano l'attività di: a) installazione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore, sono abilitate per l'esecuzione delle attività di installazione, smontaggio e manutenzione di impianti fissi di distribuzione di gas naturale senza serbatoi di accumulo (D.L. 78 del 31 maggio 2010 art. 51). |
D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000. Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999. D.M. 24 giugno 2002. Criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale. Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004. Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia energetica. |
Scheda aggiornata al 15 febbraio 2012