GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
Le persone e le imprese che svolgono attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio ed estintori, commutatori ad alta tensione, impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono, hanno l'obbligo di ottenere apposita certificazione/attestazione presso gli Organismi di certificazione accreditati e di iscriversi nel Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, registro telematico nazionale istituito presso il Ministero dell'Ambiente e gestito dalle Camere di Commercio del capoluogo di regione. La Camera di Commercio di Bologna è quindi competente a ricevere le istanze di iscrizione nel Registro da parte delle persone fisiche residenti nel territorio della regione Emilia Romagna e da parte delle imprese con sede legale nel territorio della regione Emilia Romagna, esclusivamente per via telematica accedendo al sito www.fgas.it.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione nel Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra. |
D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012. Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. |
Scheda aggiornata al 13 giugno 2013