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ENERGIA ELETTRICA (PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI - FOTOVOLTAICO, BIOGAS, BIOMASSE)

ultima modifica 24/07/2016 21:21
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Vedere anche: Energia elettrica (Produzione da fonti non rinnovabili); Installazione di impianti

Si considerano fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta.

 

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La tecnologia fotovoltaica consente di sfruttare l'energia irradiata dal sole per produrre energia elettrica. In base alla loro configurazione elettrica gli impianti fotovoltaici si distinguono in: "stand alone" e "grid connected". I primi sono utilizzati per utenze isolate o caratterizzate da bassi consumi di energia che non rendono conveniente l’allaccio alla rete pubblica. I secondi sono impianti collegati in parallelo alla rete elettrica pubblica dove la rete fornisce l'energia sufficiente a coprire la richiesta quando non viene prodotta dal generatore fotovoltaico e a sua volta riceve il surplus di elettricità prodotta.

 

Lo "scambio sul posto" è il servizio erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

 

Qualora l'attività di produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili avvenga mediante l'installazione sul territorio di  singoli impianti di produzione di energia elettrica, come definiti dall'art. 53 del D.lgs. 504/1995 ("officine di produzione"), devono essere denunciati al Repertorio Economico Amministrativo, come Unità locali, presso l'ufficio Registro Imprese della Camera di commercio sede dell'unità operativa.

 

Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte metano, dal 50 all'80%) prodotto dalla digestione anaerobica di materia organica opportunamente pretrattata. Tra i materiali generalmente utilizzati troviamo la frazione organica dei rifiuti urbani, scarti vegetali derivanti dalle opere di manutenzione del verde pubblico, liquami zootecnici e scarti dell'agro-industria.

 

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte di imprese agricole è attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.

COSA SERVELEGISLAZIONE

Per impianti con potenza superiore a 20 kW (esclusi gli impianti con motore alimentato esclusivamente a gas metano biologico) di produzione energia elettrica destinata sia all'autoconsunmo sia alla cessione: Licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'AGENZIA DELLE DOGANE.

 

Per impianti con potenza superiore a 20 kW (esclusi gli impianti con motore alimentato esclusivamente a gas metano biologico) di produzione energia elettrica destinata alla cessione totale: Comunicazione presentata all'AGENZIA DELLE DOGANE. 

 

Per impianti con motore alimentato esclusivamente a gas metano biologico (biogas) senza distinzione di potenza: attribuzione del Codice Ditta Identificativo da parte dell'AGENZIA DELLE DOGANE.

 

 

Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

 

Regolamento CE n. 208/2006 della commissione del 7 febbraio 2006 che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico.

 

D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995. Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

 

D.M. 5 febbraio 1998. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997.

 

D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

 

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale.

 

D.M. del 7 aprile 2006. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999.

 

D.M. 18 dicembre 2008. Ministero dello Sviluppo Economico. Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

D.L. n. 105 dell'8 luglio 2010. Misure urgenti in materia di energia. (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 agosto 2010, n. 129).

 

D.M. 10 settembre 2010. Ministero dello Sviluppo Economico. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

 

Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004. Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.

 

 

 

Scheda aggiornata al 13 giugno 2013

 

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