FACCHINAGGIO
Per attività di facchinaggio si intendono quelle svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari (art. 2, D.M. n. 221/2003).
In merito al campo di applicazione, la Circolare n. 3595/C del 13 dicembre 2005 del Ministero delle attività produttive ha riconfermato l’orientamento già espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo il quale le attività di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 2, del D.M. n. 221/2003 rientrano nella definizione giuridica di facchinaggio solo qualora siano preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Per la qualificazione dell’attività di un’impresa di facchinaggio è necessario far riferimento all’attività principale svolta e che, solo qualora l’attività dell’impresa così individuata si ponga quale preliminare e complementare all’attività di facchinaggio, essa potrà essere soggetta alla normativa in commento.
Attività artigiana - comporta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ove ricorrano i requisiti di cui alla legge 443/1985.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al Registro delle Imprese della CAMERA DI COMMERCIO competente per territorio della sede dell'impresa. (*) (*) L'art. 72 del D.lgs. 59/2010 entrato in vigore l'8 maggio 2010 esclude l'adempimento previsto dal D.p.r. 342/1994 presso l'autorità di P.S., per i soggetti (e per i loro addetti ) che presentano la Segnalazione di inizio attività al Registro delle Imprese presso la CCIAA.
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D.M. n. 221 del 30 giugno 2003. Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della Legge n. 57 del 5 marzo 2001, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio. Circolare del MAP n. 3570/C del 30 dicembre 2003. D.M. n. 221 del 30 giugno 2003, regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della Legge n. 57 del 5 marzo 2001, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio. D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 (Art. 1 Comma 3). Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Art. 72) Circolare MSE n. 3637/C del 10 agosto 2010. Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’art. 19 della L. 241/1990. Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno |
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Scheda aggiornata al 18 settembre 2012