ESPLOSIVI
Sono considerati "esplosivi" le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento (art. 3, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997).
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
- Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici (art. 82 R.D. n. 635/1940).
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Per produzione, deposito, trasporto, commercio di dinamite fulminati picrati e detonanti e per produzione di nitrocellulosa e nitroglicerina: Licenza del MINISTERO DELL'INTERNO. Produzione, deposito, trasporto, commercio di altri esplosivi, fuochi artificiali e affini e per deposito, trasporto vendita di nitrocellulosa e nitroglicerina: Licenza della PREFETTURA. Impiego degli esplosivi (Fochino): Licenza della PREFETTURA. |
R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. (artt. n. 46 e 47). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. D.P.R. n. 302 del 19 marzo 1956. Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955. D.Lgs. n. del 2 gennaio 1997. Recepimento della Direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. D.L. n. 144 del 27 luglio 2005. Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Legge n. 155 del 31 luglio 2005. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 144 del 27 luglio 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. D.M. 15 agosto 2005. Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 155 del 31 luglio 2005. D.M. 8 aprile 2008. Sostituzione del D.M 15 agosto 2005, recante: «Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 155 del 31 luglio 2005». |
Scheda aggiornata al 14 febbraio 2012