DISTRIBUTORE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE
Per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica del carburante per autotrazione nonchè i servizi e le attività accessorie.
L’autorizzazione e’ rilasciata dal Sindaco del Comune in cui viene esercitata l’attivita’ ed e’ subordinata esclusivamente alla verifica della conformita’ alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonche’ alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 32/98).
Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, una autocertificazione corredata della prescritta documentazione e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale.
Trascorsi 90 giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non e’ comunicato al richiedente il diniego (art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 32/98).
Il trasferimento della titolarita' di un impianto (per compravendita, permuta, donazione od altro) non e' piu' assoggettato a domanda di subentro da parte del nuovo titolare acquirente ed a contestuale rinuncia alla concessione, ma bensi' a semplice comunicazione di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990, da inviare al Comune, alla Regione ed all'Ufficio Tecnico Erariale, entro 15 giorni dalla data di trasferimento della titolarita' dell'impianto (art. 1, comma 4, D. Lgs. n. 32/98).
Il regime della concessione e’ cessato il 20 marzo 1998. I soggetti gia’ titolari di concessione possono continuare l’attivita’ ma devono darne comunicazione al Comune, alla Regione e all’Ufficio Tecnico di Finanza (art. 1, comma 5, D. Lgs. n. 32/98).
La gestione degli impianti puo’ essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti (gestori), mediante contratti di durata non inferiore a sei anni (art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 32/98).
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Attività libera. |
D.Lgs. n. 32 del 11 febbraio 1998. Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. Delibera del Consiglio Regionale n. 208 del 05 febbraio 2009. Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti". |
Scheda aggiornata al 14 febbraio 2012