COMMERCIO AL DETTAGLIO
Vedere anche: Spaccio interno; Vendita mediante distributori automatici; Vendita per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione; Vendita al domicilio del consumatore; Animali da compagnia (addestramento - commercio); Commercio elettronico; Cose antiche o usate (commercio); Oggetti preziosi; Commercio ed intermediazione rifiuti.
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita.
Superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinasta alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Prima con la Circolare del Servizio Programmazione della Distribuzione commerciale della Regione Emilia Romagna del 28/12/2010 n. 322017, poi con il D.Lgs. n. 147 del 06/08/2012, è stato eliminato il divieto di esercizio congiunto nello stesso punto di vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, inizialmente previsto dall'art. 26 secondo comma del D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge regionale n. 14/1999. Ciò significa che in caso di esercizio congiunto, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste dal commercio al dettaglio.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Per esercizi di vicinato e per subentro in medie/grandi strutture di vendita: Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE. Per nuova apertura, trasferimenti sede, ampliamento di superficie di medie/ grandi strutture di vendita: |
Legge n. 426 dell'11 giugno 1971. Disciplina del commercio. D.M. n. 375 del 4 agosto 1988. Norme di esecuzione della Legge n. 426 dell'11 giugno 1971 sulla disciplina del commercio. D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 (in vigore dal 24 aprile 1999). Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. D.L. n. 223 del 4 luglio 2006. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 78 el 31 maggio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Circolare MSE n. 3637/C del 10 agosto 2010. Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’art. 19 della L. 241/1990 prevista dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2010. Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge Comunitaria Regionale per 2010. Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. |
Scheda aggiornata al 17 settembre 2012