CREDITO AL CONSUMO
Vedere: Agente in attività finanziaria; Banca - Sportello bancario
Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Attività libera. |
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Art. 121 e ss.). Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. |
Scheda aggiornata al 10 febbraio 2012