CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA'
Per concessionario pubblicitario si intende:
- il soggetto che in forza di contratto, stipulato con i cd. "fornitori di contenuti" (editori di programmi televisivi e radiofonici e dei relativi programmi-dati) e i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva o con una loro concessionaria di pubblicità, riceve l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici e televisivi;
- il soggetto che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico o con una sua concessionaria di pubblicità, riceve l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico.
Si richiede l'uso del proprio nome nei contratti pubblicitari, per distinguere la concessionaria dall'agenzia pubblicitaria e dall'attività di mediazione.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione al R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) presso l'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI da effettuare entro 60 gg. dall'inizio dell'attività. (*) (*) Le attività relative all’iscrizione sono delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell’Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 . (CO.RE.COM in Bologna V. A.Moro 44 Tel. 051/5276376/297 e indirizzo elettronico corecom@regione.emilia-romagna.it. ) |
Legge n. 249 del 31 luglio 1997. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Delibera AGCOM n. 666/08/CON del 26 novembre 2008. Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. |
Scheda aggiornata al 10 febbraio 2012