COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO FISSO
Vedere: Commercio su aree pubbliche itinerante
Per commercio sulle aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Per nuova apertura: autorizzazione rilasciata dal COMUNE sede di posteggio oppure Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE sede di posteggio, secondo regolamento Comunale. Per subingresso: Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE sede di posteggio. |
D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 (art. 28). Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Art. 70) Legge Regionale n. 12 del 25 giugno 1999. Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998. Delibera di Giunta n. 1368/1999. Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree publiche in attuazione della Legge Regionale n. 12/1999. Risoluzioni Ministero delle Sviluppo Economico - Dip. per l'impresa e l'internazionalizzazione - Div. IV Promozione della concorrenza - n. 74808 del 6 maggio 2013 e n. 86951 del 24 maggio 2013. |
Scheda aggiornata al 3 ottobre 2013