CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI
Il D.Lgs. n. 152/2006, meglio noto come “Codice ambientale”, definisce, all’articolo 183, comma 1, lettera cc), il centro di raccolta come “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Stabilisce la medesima norma che la “disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione nell'ALBO GESTORI AMBIENTALI (categoria 1). |
D.M. 8 aprile 2008. Deliberazione n. 2 del 29 luglio 2008 del Comitato Albo nazionale rifiuti. Deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 del Comitato Albo nazionale rifiuti. |
Scheda aggiornata al 9 marzo 2012