CATERING
Vedere anche: Banqueting - somministrazione al domicilio del consumatore
Il diritto inquadra il catering come “un contratto con il quale una parte detta caterer si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra parte una prestazione periodica di fornitura di alimenti o bevande”.
Tale contratto comprende due differenti prestazioni, di cui una è rappresentata da un "fare" (preparazione e confezionamento del pasto) e l'altra da un "dare" (consegna dei pasti al cliente); spesso comprende anche le attività accessorie come il rifornimento di generi alimentari, la loro conservazione, l'apparecchiatura dei tavoli, il servizio agli ospiti del cliente.
L'attività si concretizza essenzialmente nella preparazione degli alimenti e pertanto può essere attività artigiana - comporta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ove ricorrano i requisiti di cui alla Legge 443/1985.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE. |
D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (art. 64). Legge Regionale n. 14 del 26 luglio 2003. Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. |
Scheda aggiornata al 9 febbraio 2012