CABOTAGGIO
Per cabotaggio si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di una impresa stabilita in un altro Stato (Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito, Liechtenstein, Islanda e Norvegia).
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Licenza Comunitaria |
Regolamento (CEE) n. 3118/1993 del Consiglio del 25 ottobre 1993. Condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro. D.M. del 18 marzo 2005. Disposizioni concernenti l’esecuzione in territorio italiano dell’attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo e ss. mm. D.M. del 24 marzo 2005. Disciplina di attuazione del D.M. 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci. Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 26 luglio 2005. Cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano. |
Scheda aggiornata al 9 febbraio 2012