BANCA - SPORTELLO BANCARIO
L’attività bancaria consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito.
L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.
La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli Affari Esteri. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità .
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autorizzazione della BANCA D'ITALIA Per l'apertura di uno sportello bancario (esclusi sportelli automatici bancomat): Comunicazione a BANCA D'ITALIA tramite modello S.I.O.T.E.C.
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D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. |
Scheda aggiornata al 9 febbraio 2012