BABY PARKING - LUDOTECA - SERVIZI RICREATIVI PER L'INFANZIA
Sono servizi ricreativi i servizi che offrono ai bambini occasioni estemporanee di gioco e di socializzazione, senza continuità nell'accoglienza, sotto la guida di personale adulto con funzioni di animazione; si caratterizzano per una periodicità massima di due giorni alla settimana e una frequenza giornaliera massima di tre ore. All'interno è fatto divieto di erogare il servizio di mensa.
Non rientrano per la loro natura puramente ricreativa tra i servizi educativi per la prima infanzia.
Vengono denominati, ad esempio, "baby parking", organizzati presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, e "ludoteche", che prevedono un'attività specializzata per il prestito, la promozione e l'utilizzo in sede del giocattolo.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE solo per l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute dei bambini. |
Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2000. Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia come modificate dalla Legge Regionale n. 8 del 14 aprile 2004 e dalla Legge Regionale n. 6 del 22 giugno 2012. Delibera Regione Emilia Romagna n. 646 del 20 gennaio 2005. Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 85 del 25/07/2012. Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione. |
Scheda aggiornata al 10 ottobre 2012