GUIDA ALPINA
E’ guida alpina chi è abilitato all’esercizio professionale delle seguenti attività: accompagnamento di persone in ascensioni o in escursioni in montagna; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche. La professione si articola in due gradi: a) aspirante guida; b) guida alpina - maestro di alpinismo.
L’abilitazione tecnica come guida alpina si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici organizzati dal Collegio regionale delle guide alpine ed il superamento dei relativi esami.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Guide Alpine, dei Maestri di Alpinismo e aspiranti Guida Alpina della REGIONE EMILIA-ROMAGNA. |
Legge n. 6 del 2 gennaio 1989. Ordinamento della professione di guida alpina. Legge n. 81 dell'8 marzo 1991. Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina. Legge Regionale n. 3 del 1 febbraio 1994. Ordinamento della professione di guida alpina. Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2010. Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario- Legge Comunitaria Regionale per il 2010. |
Scheda aggiornata al 15 febbraio 2012