ARTIFICI PIROTECNICI (PRODUZIONE E COMMERCIO)
Articolo pirotecnico è qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autorizzazione della PREFETTURA per produzione di qualsiasi tipo di artificio e per commercio al dettaglio di artifici pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria. |
D.M. n. 272 del 19 settembre 2002. Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 7 del 2 gennaio 1997, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. D.M. 15 agosto 2005. Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 155 del 31 luglio 2005. Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007. Immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Circolare Ministero dell'Interno n. 557/pas. 15875 del 06 dicembre 2007. Prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici non classificati fra i prodotti esplodenti. |
Scheda aggiornata al 9 febbraio 2012