AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA TEMPORANEA
I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree.
Nelle suddette aree la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE. |
Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004. Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità. Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2010. Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario. |
Scheda aggiornata al 9 febbraio 2012