ALIMENTARI (PRODUZIONE)
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento CE 852/2004 "ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento".
Per tutte quelle attività che con la precedente normativa nazionale non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della L. 283/62 o ai sensi di altre normative, ad es. produzione primaria (produzione di vegetali, produzione zootecnica, acquacultura), trasporto di alimenti (conto proprio o conto terzi escluso il trasporto di alimenti sfusi, carne, pesce e surgelati), l’operatore alimentare può iniziare subito l’attività dalla data di presentazione di una Dichiarazione di inizio attività (cd. semplice) presso le Asl per il tramite dei Dipartimenti di Sanità Pubblica.
Per tutte quelle attività che con la precedente normativa nazionale erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 283/1962 o ai sensi di altre normative, ad es. commercio ingrosso, macellerie, pescherie, vendita diretta di latte crudo da parte di azienda agricola anche tramite distributore automatico, trasporto alimenti (sfusi, carne, pesce ecc.), trasformazione, lavorazione e confezionamento (gelaterie, panifici, pasticcerie, rosticcerie ecc...), l’operatore è legittimato ad iniziare l’attività trascorsi 30 gg. dalla data di presentazione di una Dichiarazione di inizio attività (cd. differita) presso le Asl per il tramite dei Dipartimenti di Sanità Pubblica.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
---|---|
Non occorre allegare alcuna documentazione alla Pratica Registro Imprese, ma è prevista una Dichiarazione di inizio attività presso le Asl per il tramite dei Dipartimenti di Sanità Pubblica. |
Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002 del Consiglio. Direttiva che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. Igiene dei prodotti alimentari. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Legge n. 283 del 30 aprile 1962 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934). Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. D.P.R. n. 967 del 10 agosto 1972. Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina. D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980. Regolamento di esecuzione della Legge n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. D.Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007. Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Art. 71) Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Delibera di Giunta n. 1015/2008. Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare. |
Scheda aggiornata all'8 febbraio 2012