AGENZIA D'AFFARI
Per agenzia d'affari in genere si intende l'impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro, con esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.
L'attività di agenzia d'affari deve possedere le seguenti caratteristiche:
1) essere svolta con carattere di abitualità (e non quindi occasionalmente), professionalità e organizzazione (seppur minima);
2) avere quale fine quello di lucro (e non quindi gratuito) secondo tariffa;
3) configurarsi come una prestazione d'opera (obbligazione di fare);
4) la prestazione deve essere rivolta a chiunque ne faccia richiesta (quindi pubblica);
5) la prestazione deve consistere in una intermediazione (trattare per conto di altri).
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
---|---|
Comunicazione al QUESTORE per le seguenti attività:
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE per le seguenti attività (a titolo esemplificativo):
|
R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. (art. 115). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (art. 163). D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Convertito, con modificazioni, in Legge dall'art. 1 comma 1 L.122/2010. Art. 49 comma 4 bis. D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. |
Scheda aggiornata al 19 marzo 2012