AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA
Vedere anche: Consulenza finanziaria; Intermediari finanziari; Promotore finanziario; Mediatore creditizio; Assunzione di partecipazioni societarie (holding)
È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività sopraindicata, nonché attività connesse o strumentali.
Il collaboratore dell'agente in attività finanziaria opera sulla base di un contratto d'agenzia conferito dall'agente in attività finanziaria; deve essere iscritto (a cura dell'agente in attività finanziaria) in un apposito elenco speciale presso l'OAM, previo superamento di una specifica prova valutativa. Non viene iscritto nel Registro delle Imprese/R.E.A. come imprenditore individuale, nè dev'essere in possesso dei requisiti tipici degli agenti di commercio.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria presso l'Organismo incaricato della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Gli agenti in attività finanziaria iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia possono continuare ad esercitare la loro attività, in base alla previgente disciplina, fino al 31 dicembre 2012, ovvero, ove abbiano presentato istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuti dall'OAM entro il termine del 31 ottobre 2012, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell'OAM. Alla scadenza del periodo transitorio la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'Elenco degli agenti in attività finanziaria. |
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (art. 106 e ss.). Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996. D.Lgs. n. 374 del 25 settembre 1999. Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996. Art. 3. D.M. n. 485 del 13 dicembre 2001. Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 374 del 25 settembre 1999, in materia di agenzia in attività finanziaria. D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. D. Lgs. n. 169 del 19 settembre 2012. Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. |
Scheda aggiornata al 20 maggio 2014