ANIMALI DA COMPAGNIA (ADDESTRAMENTO - COMMERCIO)
Vedere anche: Pensione per animali; Toelettatura animali.
Per animali da compagnia o da affezione si intendono animali destinati ad essere tenuti dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, come ad esempio cani e gatti, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
---|---|
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) |
Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005. Norme a tutela del benessere animale. Delibera della Giunta Regionale n. 736 del 9 maggio 2005. Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della Legge Regionale n. 5/2005. Delibera di Giunta n. 394 del 27 marzo 2006. Indicazioni tecniche in attuazione alla Legge Regionale n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale. Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2010. Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario- Legge Comunitaria Regionale per il 2010. |
Scheda aggiornata al 9 febbraio 2012