Deposito situazione patrimoniale dei consorzi
Ai sensi dell’art. 2615 bis c.c., entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, i consorzi sono tenuti a depositare al Registro Imprese la situazione patrimoniale.
Secondo l’orientamento prevalente, l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 c.c. (in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2615 bis c.c. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”) il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale anche il conto economico e la nota integrativa.
Alla luce di quanto sopra i consorzi con attività esterna sono tenuti a depositare la situazione patrimoniale composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa in formato XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008.
L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell’elenco dei consorziati.
I diritti di segreteria dovuti per l'istanza telematica sono pari ad euro 62.30 (1), l'imposta di bollo ammonta ad euro 65.00.
Per la compilazione della pratica utilizzare l'applicativo DIRE scegliere tipo pratica "A modelli Fedra" e tipo bilancio "situazione patrimoniale consorzio (720)".
Non essendo prevista l'approvazione della situazione patrimoniale non deve essere compilato il campo relativo alla data verbale approvazione del bilancio.
(1) Comprensivo di € 2,30 per il contributo al finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità OIC - Decreto Interministeriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell’Economia e Finanze del 16.02.2023