Sospensione dei termini per adempimenti al Registro imprese causa emergenza Covid-19- indicazioni sintetiche
Indicazioni sintetiche sui contenuti della Circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico: effetti dei provvedimenti emergenziali per Coronavirus sui principali adempimenti e procedimenti del Registro delle imprese ed altri uffici
Si riportano le indicazioni contenute nella Circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico sui termini inerenti i principali adempimenti e procedimenti del Registro delle imprese e di altri correlati
Indice
- Pratiche di iscrizione o denuncia al Registro delle imprese o al REA;
- Denuncia della sospensione dell’attività determinata dai provvedimenti normativi di emergenza sanitaria oppure per sospensione volontaria;
- Differimento dei termini di approvazione dei bilanci per l’esercizio 2019
- Pratiche con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ;
- Termine dei ricorsi avverso i provvedimenti del Registro delle imprese;
- Termine per reclami od opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle imprese
- Termini dei procedimenti amministrativi per possibili sanzioni relative al tardivo adempimento;
- Ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso ordinanze;
- Dichiarazioni annuali RAEE- MUD.
1. Pratiche di iscrizione o denuncia al Registro delle imprese o al REA
Nei casi in cui la normativa fissa un termine, ad es. di 30 giorni dall’evento entro il quale presentare la pratica di iscrizione o denuncia al Registro imprese, si applica il periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, tenendo presente che se l’evento ha data anteriore sono conteggiati i giorni precedenti al 23 febbraio. Ad esempio se la data dell’evento era il 10 febbraio sono stati “consumati” 12 giorni ed il 16 maggio – riprendendo il conteggio del termine - sarà il 13° giorno dei 30 entro i quali presentare la pratica. Corrispondentemente se l’evento da denunciare è avvenuto successivamente al 23 febbraio il 16 maggio sarà considerato il 1° dei 30 giorni entro i quali presentare la pratica.
2. Denuncia della sospensione dell’attività determinata dai provvedimenti normativi di emergenza sanitaria oppure per sospensione volontaria
Sono previste due casistiche:
A) la sospensione dell’attività è stata determinata dall’ordinanza di chiusura del DPCM 22 marzo 2020 in quanto l’attività dell’impresa non è tra quelle che possono essere proseguite: in questo caso l’impresa non deve presentare al Registro imprese nessuna pratica di sospensione.
B) attività che ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 poteva continuare ad essere svolta ma è stata sospesa per autonoma decisione dell’impresa: in questo caso l’impresa – tenuto conto del periodo di sospensione degli adempimenti stabilito sino al 15 maggio – dovrà presentare al REA la denuncia di riavvio dell’attività, indicando nella pratica anche il giorno dal quale è stata sospesa.
Trattandosi di adempimento incidente in via diretta sull’attività d’impresa, la comunicazione, contestuale alla comunicazione unica, dovrà transitare tramite il SUAP, per evitare una inutile duplicazione di pratiche al Registro imprese ed al SUAP.
3. Differimento dei termini di approvazione dei bilanci per l’esercizio 2019
L’art.106 del D.L. 18/2020 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art.2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica. Allo stesso articolo sono riportate anche le nuove modalità semplificate consentite per lo svolgimento delle assemblee e l'espressione del voto.
Il successivo art.107 del medesimo decreto dispone altresì il differimento al 31 maggio dell’adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio 2019 anche per le Aziende speciali, le Istituzioni e i Consorzi di enti locali, senza peraltro modificare il termine di deposito del documento economico al Registro delle imprese che, al momento, rimane confermato nel 31 maggio.
Tuttavia, come specificato nella circolare MISE, non è stato prorogato alcun termine per il deposito al registro imprese che resta fissato in 30 giorni dall’approvazione.
Nel caso in cui, una società dovesse approvare il bilancio prima del termine ultimo succitato, avvalendosi delle modalità alternative di convocazione possibili in periodo di emergenza (per corrispondenza e con modalità online), la stessa sarà obbligata a effettuare il deposito al registro delle imprese nel consueto termine di 30 giorni dall’approvazione per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile.
4. Pratiche con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Pratiche di denuncia di attività soggette al riconoscimento di competenza del Registro imprese: come previsto dalla L. 241/1990 art.19 comma 3 l’ufficio ha 60 giorni di tempo dalla ricezione della SCIA per svolgere gli accertamenti ed adottare, nel caso, il provvedimento di divieto alla prosecuzione dell’attività. Anche in questo ambito il termine di 60 giorni è interrotto per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020. Se la pratica con SCIA era stata presentata precedentemente al 23 febbraio e, in ipotesi, erano trascorsi 15 dei 60 giorni previsti, il 16 maggio viene considerato il 16° giorno dei 60 entro i quali l’ufficio deve effettuare le verifiche ed adottare eventuali provvedimenti.
5. Termine dei ricorsi avverso provvedimenti del Registro delle imprese
Sospensione dal 9 marzo 2020 all’ 11 maggio 2020; L’art. 83 del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 36 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini giudiziari dal 9 marzo al 11 maggio 2020. la Circolare ha precisato che tale periodo di sospensione riguarda anche i procedimenti di volontaria giurisdizione. Ciò significa che il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto entro 8 giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto (art. 2189 c.c.). Tale termine inizia quindi a decorrere dal 12 maggio in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione.
6. Termine per reclami od opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle imprese
L’art. 83 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini giudiziari dal 9 marzo al 11 maggio 2020 per i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel registro delle imprese (ad es. atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini etc...).
I termini per il deposito dei seguenti atti dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione sopra indicato. Si tratta di:
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atti di fusione scissione (60 giorni dalla data d’iscrizione della delibera di fusione);
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domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione;
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domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto;
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comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea a decorrere dalla data di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di trasformazione;
-
eventuali altri atti per cui sono previsti termini analoghi.
7. Termini dei procedimenti amministrativi per possibili sanzioni relative al tardivo adempimento: il decorso dei termini dei procedimenti amministrativi è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.
Sono indicati i principali procedimenti interessati dalla sospensione:
a) i termini di presentazione delle istanze/denunce riguardanti gli adempimenti del Registro delle Imprese, R.E.A. e Albo delle imprese artigiane;
b) i termini per i pagamenti in misura ridotta di processi verbali già notificati;
c) i termini di notificazione di processi verbali;
d) i termini per la presentazione di scritti difensivi;
e) i termini per l’evasione delle istanze di dissequestro;
Tutti i termini riprenderanno a decorrere dal 16 maggio 2020 e dovranno essere computati i giorni già decorsi fino al 22 febbraio 2020
Per i procedimenti i cui termini hanno la decorrenza compresa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio, i termini iniziano a decorrere dal 16 maggio.2020.
8. Ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso ordinanze
Sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020;
9. dichiarazioni annuali RAEE- MUD
La scadenza per l’adempimento è prorogata al 30 giugno 2020