Applicazione imposta di bollo per le Cooperative
In relazione ai dubbi interpretativi relativi all’eventuale soggezione all’imposta di bollo delle copie conformi di atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 13 gennaio 2005 ha precisato che “le cooperative sono soggette all’imposta di bollo per domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per ciascuna domanda, denuncia o atto…” nella misura di € 65,00.
Inoltre con parere Prot. n. 909-2854/2006 del 20/01/2006, la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, ha stabilito che “le domande d’iscrizione presentate dalle società cooperative edilizie ai sensi dell’art. 31, L. 340/2000 sono soggette ad imposta di bollo, cumulativamente per istanza e documentazione allegata, nelle misura di euro 65, giusta articolo 1-ter Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/72.”
Infatti la precitata Direzione ha ritenuto che le domande di iscrizione e deposito nel Registro Imprese presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscano di alcuna agevolazione ai fini dell’imposta di bollo, perché non rientranti nell’elencazione dell’art. 66, comma 6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L. 427/1993.
Al contrario risultano esenti dall’imposta di bollo per tutte le denunce e le richieste di iscrizione e/o deposito, le cooperative sociali (ONLUS), come previsto al punto 27 bis della Tabella – Allegato B – al D.P.R. 642/1972.
L’esenzione dall’imposta di bollo riguarda anche l’imposta di bollo relativa alla domanda di iscrizione all’Albo Cooperative.