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Diritto annuale 2020

— archiviato sotto: ,
ultima modifica 14/12/2020 10:51

Misure diritto annuale per l'annualità 2020 - Adeguamento

Diritto annuale 2020

www.dirittoannuale.camcom.it

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 12 marzo 2020 (registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico in data 19 marzo 2020 con il numero 102 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole in data 26 marzo 2020 n. 162), ha stabilito le misure del diritto annuale per l'anno 2020.

Si rammenta, inoltre che l’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2020.

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSASEDEUNITA' LOCALE
imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del RI (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

53,00

(52,80)

11,00

(10,56)

imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120,00 24,00

Diritto annuale 2020
Se viene iscritta l'impresa individuale con una UL nella stessa provincia l'importo da versare a titolo di diritto annuale 2020 sarà pari a 63,00 (52,80+10,56=63,36 arrotondato per difetto all'unità intera)

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSASEDEUNITA' LOCALE
società semplici non agricole 120,00 24,00
società semplici agricole 60,00 12,00
società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 120,00 24,00
soggetti only REA

18,00

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

(per ciascuna unità locale o sede secondaria)

66,00

Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dovranno applicare al fatturato 2019 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati secondo il criterio di cui alla nota n. 19230 del 30 marzo 2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o maggiore di 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE (secondo il decreto interministeriale 21 aprile 2011)

Scaglioni di fatturato

Aliquota

Importo dovuto per la sede

con riduzione al 40%

(=-50%+20%)

per il 2020

da euro

a euro

0,00

100.000,00

Misura fissa

€ 200,00

120,00

100.000,01

250.000,00

0,015%

€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente

€ 100.000,00

parte variabile da aggiungere

250.000,01

500.000,00

0,013%

€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente

€ 250.000,00

parte variabile da aggiungere

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente

€ 500.000,00

parte variabile da aggiungere

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente

€ 1.000.000,00

parte variabile da aggiungere

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente

€ 10.000.000,00

parte variabile da aggiungere

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente

€ 35.000.000,00

parte variabile da aggiungere

oltre 50.000.000,00

0,001%

€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente

€ 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00

parte variabile da aggiungere

(fino ad un massimo di 20.000,00)

L'importo massimo dovuto per ciascuna UL è pari ad € 120.00 (€ 200.00 - 40%)

In fase di nuova iscrizione UL per società, l'importo per il primo anno è pari ad € 24.00 (€ 40,00 - 40%)

Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare

Il versamento del diritto va eseguito, in un'unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.

Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 55 euro.

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2020 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2020 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 30/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

Ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi. (circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 30.3.2009).

 

N.B. - Le imprese che si sono iscritte prima dell'uscita del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 dovranno conguagliare la differenza entro il prossimo 30 novembre 2020.

Consulta il Registro Imprese


 


 

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