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Diritto annuale 2018

— archiviato sotto:
ultima modifica 09/07/2018 15:05

Misure diritto annuale per l'annualità 2018

Diritto annuale 2018

www.dirittoannuale.camcom.it

Con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico firmato in data 22 maggio 2017, con il quale viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016, sono stati previsti gli importi per il diritto annuale a valere sulle annualità 2017-2018 e 2019. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 2 marzo 2018, ha richiamato confermando il proprio decreto del 22 maggio 2017 ed ha previsto l'aumento del 20% per il d.a. 2018 e 2019 per altre 9 camere di commercio.

Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per gli anni 2017-2018-2019 tengono conto, altresì, della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.

L’approvazione del finanziamento dei progetti strategici non determinerà comunque un aggravio tributario per le imprese individuali e per le società che, a parità di determinate condizioni (fatturato 2017, unità locali dichiarate e maggiorazioni 2017) pagheranno, per il 2018, un importo analogo al 2016.

Si rammenta, inoltre che l’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2018.

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IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSASEDEUNITA' LOCALE
imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del RI (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

53,00

(52,80)

11,00

(10,56)

imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120,00 24,00

Se viene iscritta l'impresa individuale con una UL nella stessa provincia l'importo da versare a titolo di diritto annuale 2018 sarà pari a 63,00 (52,80+10,56=63,36)

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSASEDEUNITA' LOCALE
società semplici non agricole 120,00 24,00
società semplici agricole 60,00 12,00
società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 120,00 24,00
soggetti only REA

18,00

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

(per ciascuna unità locale o sede secondaria)

66,00

Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dovranno applicare al fatturato 2017 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati secondo il criterio di cui alla nota n. 19230 del 30.3.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o maggiore di 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi)

FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE secondo il decreto interministeriale 21 aprile 2011

Scaglioni di fatturato

Aliquota

Importo dovuto per la sede

con riduzione al 40%

per il 2018

da euro

a euro

0,00

100.000,00

Misura fissa

€ 200,00

120,00

100.000,01

250.000,00

0,015%

€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente

€ 100.000,00

250.000,01

500.000,00

0,013%

€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente

€ 250.000,00

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente

€ 500.000,00

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente

€ 1.000.000,00

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente

€ 10.000.000,00

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente

€ 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

0,001%

€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente

€ 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00

fino ad un massimo di 20.000,00

L'importo massimo dovuto per ciascuna UL è pari ad € 120.00 (€ 200.00 - 40%)

In fase di nuova iscrizione UL per società l'importo per il primo anno è pari ad € 24.00 (€ 40,00 - 40%)

Quando versare


Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Il termine per versare il tributo con la maggiorazione dello 0,40% senza ulteriori sanzioni è il 20/08/2018.

Come versare

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentati successivamente del 20%, per la quota destinata al finanziamento di progetti strategici).

Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50, e aumentati successivamente del 20%, per la quota destinata al finanziamento di progetti strategici).

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2018 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017 la Circolare di riferimento è la N. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

Ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi. (nota MIN Sviluppo Economico n. 19230 del 30.3.2009).

Consulta il Registro Imprese


 


 

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