Diritto annuale 2021 - Applicabilità al diritto annuale della proroga dei versamenti al 15 settembre 2021
Legge 23 luglio 2021 n. 106
In Ministero dello Sviluppo Economico con nota U0227788 del 28 luglio 2021 ha comunicato l'applicabilità al diritto annuale della proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 senza alcuno maggiorazione in base alla Legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del DL 25 maggio 2021 n. 73.
In particolare, in base all'articolo 9-ter la proroga riguarda " i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice,..."
Per i soggetti che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%
Nella risoluzione viene precisato che, poiché la proroga si applica in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001, non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, quindi, trascorso tale termine, dovrà essere effettuato il ravvedimento operoso.