Diritto annuale 2020 - Proroga per soggetti ISA
Differimento al 20 luglio ovvero dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione 0,40%
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020 “Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020), ha previsto la proroga dei versamenti dei contributi fiscali per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA).
In particolare il decreto in parola ha differito, per l’anno 2020 e per i soggetti indicati all’articolo 1, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali che possono ora essere effettuati entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione, oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
In proposito si ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale "è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte".
Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto in argomento si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2020 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2020, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.