Diritto annuale 2023
Misure del diritto annuale per l'annualità 2023 e scadenze
In breve:
Scadenza ordinaria: 30 giugno 2023. Con la maggiorazione dello 0,40% si arriva al 31 luglio 2023.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 14 giugno, ha preannunciato una disposizione normativa — non ancora emanata al momento in cui scriviamo — che proroga al 20 luglio i versamenti delle imposte annuali previsti per il 30 giugno, ma solo per taluni contribuenti, come del resto già avvenuto negli anni scorsi. I pagamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, imposte e contributi, sono stati quindi prorogati al 20 luglio 2023 senza maggiorazioni, ma solo per i titolari di partita Iva soggetti agli Indicatori sintetici di affidabilità o «Isa». La proroga riguarda le persone fisiche con partita Iva, inclusi i contribuenti «forfettari», enti, società di persone e società di capitali per l’Ires e l’Irap che hanno realizzato nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. Beneficiano del differimento anche i soci di società di persone e i soci di società a responsabilità limitata che abbiano optato per la «trasparenza fiscale». Il versamento, in alternativa, può essere effettuato entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% mensile, che dovrebbe essere rapportata ai giorni intercorrenti tra il 20 luglio e la data effettiva di pagamento. Il differimento non riguarda però le persone fisiche senza partita Iva e le società aventi ricavi e proventi superiori a 5.164.569 euro con bilancio 2022 approvato ad aprile o maggio, la cui scadenza di versamento rimane fissata al 30 giugno, oppure entro lunedì 31 luglio pagando lo 0,40% in più. Per le società di capitali che hanno approvato il bilancio d’esercizio 2022 a giugno 2023, avvalendosi del differimento a 180 giorni, la scadenza slitta al 31 luglio senza maggiorazioni, oppure entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
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Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Gli importi dovuti dalle imprese iscritte rimangono pertanto gli stessi del precedente triennio.
Le imprese neoiscritte che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2023 entro il 17/04/2023 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2023 per non pagare sanzioni e interessi.
Si precisa inoltre che l’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta all'1 gennaio 2023.
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA | SEDE | UNITA' LOCALE |
---|---|---|
imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del RI (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
53,00 (52,80)
|
11,00 (10,56) |
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 120,00 | 24,00 |
Se viene iscritta l'impresa individuale con una UL nella stessa provincia l'importo da versare a titolo di diritto annuale 2023 sarà pari a 63,00 (52,80+10,56=63,36 arrotondato per difetto all'unità intera)
SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA | SEDE | UNITA' LOCALE |
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società semplici non agricole | 120,00 | 24,00 |
società semplici agricole | 60,00 | 12,00 |
società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | 120,00 | 24,00 |
soggetti only REA |
18,00 |
|
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO (per ciascuna unità locale o sede secondaria) |
66,00 |
Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dovranno applicare al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati secondo il criterio di cui alla nota n. 19230 del 30 marzo 2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o maggiore di 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE (secondo il decreto interministeriale 21 aprile 2011)
Scaglioni di fatturato |
Aliquota |
Importo dovuto per la sede |
con riduzione al 40% (=-50%+20%) per il 2022 |
|
---|---|---|---|---|
da euro |
a euro |
|||
0,00 |
100.000,00 |
Misura fissa |
€ 200,00 |
120,00 |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 50.000.000,00 |
0,001% |
€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00 |
parte variabile da aggiungere (fino ad un massimo di 20.000,00) |
L'importo massimo dovuto per ciascuna UL è pari ad € 120.00 (€ 200.00 - 40%)
In fase di nuova iscrizione UL per società, l'importo per il primo anno è pari ad € 24.00 (€ 40,00 - 40%)
Quando versare
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.
lle imprese con sede legale o operativa (unità locale o sede secondaria) nei territori interessati dagli eventi alluvionali (allegato 1 al DL 61/2023) verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 si applicano le sospensioni e le proroghe di pagamento previste dall'art. 1, comma 7, del DL 61/2023, in attesa di conversione in legge.
Differimento dei termini di pagamento per i soggetti ISA - Consulta al nota di Unioncamere prot. 0017854/U del 17/07/2023.
Come versare
Il versamento del diritto va eseguito, in un'unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.
Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66 euro.
Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2023 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 30 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale sotto la voce normativa.
Arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:
Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare
Ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi. (circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 30.3.2009).