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Nuova disciplina dell'attività di impiantistica

ultima modifica 20/07/2009 11:38

Dal 27 marzo 2008 entrano in vigore le nuove disposizioni previste dal D.M. n. 37 del 22.01.2008 in materia di impiantistica all'interno degli edifici.

Nuova disciplina dell'attività di impiantistica

Impiantisti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 (in vigore il 27.03.2008) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

Il Decreto modifica le disposizioni previste dalla Legge n. 46 del 05.03.1990 anche nell'ambito di applicazione e nei requisiti tecnico professionali, ma mantiene la procedura di contestuale presentazione della denuncia di inizio dell'attività ai sensi della Legge n. 241/90 e della domanda di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese o presso l'Albo delle Imprese Artigiane.

 

Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

Le imprese che iniziano ad esercitare le attività di impiantistica devono presentare, il giorno stesso di inizio dell'attività,  la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, unitamente alla domanda di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese oppure, se artigiane, alla domanda di iscrizione al'Albo delle Imprese Artigiane,

Ambito di applicazione

Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (che in precedenza erano compresi tra gli impianti alla lettera b), nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

(intesi come circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere; vi rientrano anche gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale e gli impianti posti all'esterno di edifici se collegati anche solo funzionalmente agli edifici)

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

(intesi come componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, esclusi gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni a cui si applica la normativa specifica)

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

(intesi come l'insieme di tubazioni, serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in foma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, comprese le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione)

f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

g) impianti di protezione antincendio

(intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).

 

Requisiti per lo svolgimento di attività impiantistiche

 

Requisiti tecnico professionali

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione).

Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come previsto all'art. 2/4 della Legge n. 443/85.

Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica  è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni.

 

Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni.

 

Requisiti di onorabilità

La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

 

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Responsabile tecnico in "esclusiva"

L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun'altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell'ambito di più imprese.

Procedimento

Le imprese individuali o le società non artigiane devono presentare la Denuncia di Inizio Attività il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL  alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.

Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare documenti diversi dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa o dalla copia del contratto di associazione in partecipazione registrato, nel caso in cui il responsabile tecnico sia un associato in partecipazione.

pratiche onlinePer la trasmissione telematica, la Denuncia di Inizio Attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98,  possibilmente in unico file, firmata digitalmente dal presentante.

Per le imprese non artigiane, l'Ufficio Registro Imprese provvede all'iscrizione IN VIA PROVVISORIA nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo dell'impresa o dell'attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche se l'istruttoria di verifica dei requisiti non è stata completata. In questa fase la visura dell'impresa individuale o della società riporterà la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO".

Di conseguenza la procedura di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali è la seguente:

  1. nel caso in cui si accerti il possesso dei requisiti tecnico-professionali, l'eliminazione della dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa sostituisce a tutti gli effetti il formale provvedimento di riconoscimento

  2. l'Ufficio redige e notifica all'impresa un formale provvedimento di rifiuto, totale o parziale, solo nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti
  3. il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla protocollazione della denuncia d'inizio attività. In mancanza di formale provvedimento di rifiuto notificato e ricevuto dall'impresa entro tale termine, la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dovrà comunque essere cancellata dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa.

 

Le imprese individuali o le società artigiane devono presentare la Denuncia di Inizio Attività il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli A1, A2, A3, A4 e A5  all'Albo delle Imprese Artigiane, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare documenti diversi dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa.

Per le imprese artigiane la valutazione dei requisiti viene effettuata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato che, in caso positivo, delibera il riconoscimento dei requisiti e il contestuale accoglimento dell'istanza. In caso di mancato accoglimento è possibile proporre ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato.

 

Dichiarazioni di Conformità

Il Decreto n. 37/2008 stabilisce che al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a redigere e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte. Fanno parte integrante della dichiarazione di conformità i seguenti documenti (art. 9.1)

a) relazione contenente la tipologia dei materiali;

b) il progetto redatto ai sensi dell'articolo 6.

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità (art. 11), l'impresa installatrice deposita la dichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto. Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.

In questa fase di prima attuazione sono in corso gli approfondimento per verificare se l'impresa è ancora tenuta al deposito di qualsiasi dichiarazione di conformità (ferma restando la previsione di cui all'art. 11 del Decreto n. 37/2008 relativa al deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune) in quanto non risulta espressamente abrogato l'articolo 9, comma 4 del D.P.R. 558/1999 che prevede il deposito presso la Camera di commercio di qualsiasi dichiarazione di conformità rilasciata entro 6 mesi (e non solo le dichiarazioni previste dall'articolo 11 del Decreto n. 37/2008).

La Camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle Imprese o dell'Albo Imprese Artigiane, alle contestazioni e notificazioni delle eventuali violazioni accertate ed alla irrogazione delle sanzioni.

Novità per i committenti e proprietari di immobili

Il committente dei lavori o il proprietario dell'immobile sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti previsti dal Decreto n. 37/2008 ad imprese abilitate, iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo Imprese Artigiane.

Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto.

 

Si evidenzia che la disposizione dell'art. 13 del Decreto in cui si prevedeva, in caso di trasferimento di un immobile, che l'atto di cessione contenesse in allegato - salvo espressi patti contrari - la dichiarazione di conformità degli impianti oppure la dichiarazione di rispondenza degli stessi alle norme vigenti redatta da un professionista abilitato, è stata abrogata dall'art. 35 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.

Su questo tema il l'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico aveva fornito risposta ad alcuni quesiti interpretativi.

 

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