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Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara - News

ultima modifica 14/11/2023 16:35

Iscritto al n. 60 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione In caso di invio della domanda a mezzo pec, si informa che il sistema permette la ricezione di un messaggio con un allegato di dimensione massima di 29 Megabyte . In caso di PEC di maggiore dimensione, occorre suddividere gli allegati in più parti e procedere con più invii. Si prega, altresì, di non allegare file in formato .zip.

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Mediazione - In vigore la riforma "Cartabia" dal 30 giugno 2023

Le principali novità in vigore dal 30 giugno 2023 del D. Lgs. 28/2010

L'art. 5 prevede nuove materie, in aggiunta a quelle già previste, in cui la mediazione è obbligatoria:

  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

Opposizione a decreto ingiuntivo

È stato chiarito che l'attivazione è di competenza della parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

Mediazione condominiale

L'amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione (non è più necessaria la preventiva delibera assembleare). L'eventuale verbale di accordo deve contenere il termine entro il quale l'assemblea dovrà approvare l'accordo stesso con le maggioranze previste dall'art. 1136. In caso di mancata approvazione nel termine la conciliazione si intende non conclusa.

Durata

Durata della procedura non superiore a tre mesi dalla domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Procedimento

Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

Partecipazione

Parti persone fisiche: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche: partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Primo incontro tra le parti

Il primo incontro è ora effettivo, e non semplicemente informativo: il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

 

Avvio della procedura

La mediazione si avvia depositando presso la Camera di Commercio una domanda compilata sull'apposita modulistica cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.

 

Definizioni

Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Controversie oggetto di mediazione: controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

La mediazione può essere

  • facoltativa: se attivata volontariamente dalle parti;
  • obbligatoria: quando è condizione di procedibilità per la proposizione della successiva domanda giudiziale;
  • demandata dal giudice: quando il giudice dispone l'esperimento del procedimento di mediazione valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti;
  • contrattuale o statutaria: se derivante da clausola di mediazione prevista da contratto, statuto o atto costitutivo

Forma degli atti: gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Al procedimento si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, che può prevedere lo svolgimento della mediazione secondo modalità telematiche.

Accesso alla mediazione: la domanda è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.

La domanda deve indicare:

  • organismo
  • le parti
  • l'oggetto
  • le ragioni della pretesa

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

Durata: Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti.

Condizione di procedibilità: chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione, successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto d'aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (o il procedimento specifico per le materie bancarie).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

Riservatezza

Chiunque partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

Procedimento

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, a cura dell'organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Nelle mediazioni obbligatorie e nelle mediazioni demandate, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche.

E' possibile la nomina di esperti.

Qualora le parti raggiungano l'accordo, questo assume valore di titolo esecutivo se gli avvocati che assistono le parti certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; negli altri casi l'omologazione è di competenza del Presidente del tribunale.

Il ruolo del mediatore e il verbale

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Organismi di mediazione

Gli organismi sono iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.

La formazione dei mediatori

Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione.

L'attività di formazione deve garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.

 

Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 600,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà (per l'applicazione dovrà essere emanato decreto ministeriale attuativo).

 

Indennità e spese di mediazione da corrispondere agli organismi

Le indennità e le spese di mediazione da corrispondere agli organismi sono state modificate, per le istanze depositate dal 15 novembre p.v., con Decreto 24 ottobre 2023, n. 150

Gestisci online le tue mediazioni

ConciliaCamera nasce per portare la mediazione più vicina alle imprese e ai cittadini.

concilia cameraDirettamente dal tuo pc è possibile:
PRESENTARE la domanda di mediazione e relativi allegati,
INVIARE la comunicazione di adesione,
CONSULTARE la documentazione e l'avanzamento dei propri procedimenti.

 

COSTO DEL SERVIZIO CONCILIACAMERA

La registrazione e l'utilizzo dei servizi online di ConciliaCamera sono completamente gratuiti.

 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

una volta effettuato l'accesso sarà possibile scegliere tra gli organismi di mediazione attivi "il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara"

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Assistenza tecnica

Sito internet www.conciliacamera.it e call center 06-64892803 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00) e E-mail: info@conciliacamera.it

 

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b) bancomat, carta di credito o contante presso lo sportello di questo organismo

 

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I nostri mediatori

I mediatori della CAM sono il fulcro dell’intera attività del Servizio di conciliazione.
Grazie alla professionalità, alla competenza e all’esperienza di queste persone il Servizio di conciliazione può offrire alle parti uno strumento di elevata qualità. Il mediatore è la persona che aiuta le parti a trovare l'accordo e risponde a determinati requisiti:
- è indipendente, imparziale e neutrale;
- è esperto in tecniche di gestione dei conflitti;
- garantisce la riservatezza del procedimento nei confronti dell'esterno e, all'interno della mediazione, tra le parti.

Il mediatore partecipa all'incontro con l'unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo.
Non deve né può decidere, e non deve dare nessun parere tecnico sulla vicenda di cui si discute.
Il suo ruolo è molteplice:
- aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- fa dialogare le parti fra loro, creando un clima di maggiore fiducia;
- aiuta le parti, con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, quando possibile, un accordo;
- avvicina le posizioni e gli interessi delle parti, con l'obiettivo di migliorare le relazioni reciproche, affinchè possano collaborare per raggiungere un accordo.

Scopri qui i nostri mediatori

 

Iscrizione nell'elenco dei mediatori

Sono chiuse le iscrizioni nell'elenco dei mediatori del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara. In ogni caso l'iscrizione è comunque consentita  esclusivamente ai soggetti che sono stati valutati idonei tramite un'apposita procedura pubblica di selezione.

 

A chi rivolgersi

Ufficio Mediazione e arbitrato -

Terzo piano - ufficio 8  - da lunedì a venerdì 9.00-12.00
sede territoriale Via Borgoleoni n.11 - 44121 Ferrara  - Tel. 0532.783923/940/942 
E-mail conciliazione@fera.camcom.it

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