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Composizione delle crisi da sovraindebitamento

ultima modifica 06/04/2023 11:21
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Organismo composizione crisi

 

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

L'Organismo costituito dalla Camera di commercio di Ferrara è iscritto al numero 60 del Registro degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero di Giustizia.

 

Gli Organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza

 

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 e sono espressamente richiamati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) approvato con Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in precedenza svolgevano le proprie funzioni in base alla legge 3/2012).

La funzione degli OCC è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, caratterizzato da sempre più frequenti situazioni di criticità nel far fronte a obbligazioni assunte da parte di piccoli imprenditori, commercianti e consumatori/famiglie che versano in situazioni di sovraindebitamento.

In concreto, il debitore, non soggetto ad altre procedure concorsuali, può, secondo i casi, rivolgendosi ad un OCC, avviare:

A seguito della presentazione della domanda, l’OCC nomina un gestore (professionista iscritto in apposito elenco) che avrà il compito di predisporre una relazione, sulla base della documentazione presentata dal debitore, in merito al piano/proposta da presentare in Tribunale.

Scopo di tutte le procedure è pervenire, con modalità diverse, alla ristrutturazione dei debiti e all’esdebitazione del debitore.

Tutte le procedure sono di competenza del Tribunale.

Fruitori del servizio

I soggetti che possono accedere, secondo i casi, alle procedure di sovraindebitamento sono:

- il consumatore

-il professionista

-l’imprenditore minore

-l’imprenditore agricolo

-le start-up innovative di cui al dl 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012

-ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

 

Presupposto per accedere al servizio

Presupposto per accedere al servizio è il sovraindebitamento, definito dal CCII come lo stato di crisi (lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del debitore.

 

Alcune definizioni

Il Consumatore

Il consumatore è definito dal CCII come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

L’impresa minore

L’impresa minore è l’impresa che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.

La competenza territoriale

L’OCC deve aver sede nel territorio del Tribunale competente (per l’OCC camerale il Tribunale di Ferrara).

E’ competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).

 

Come avviare la procedura

Per avviare una delle tre procedure previste occorre presentare istanza (utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito camerale) corredata dal versamento di € 300,00 oltre iva, per un totale di euro 366. Sul modulo di domanda deve essere apposta una marca da bollo di euro 16,00.

Costi della procedura

Il compenso dell'Organismo è determinato ai senti degli artt. 14 ss. del D.M. 202/2014 in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato.

il Gestore incaricato dall'Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal debitore, un preventivo, approvato dal Responsabile dell'Organismo, del costo del procedimento (Tariffe - all. A al Regolamento).

 

Modalità di Pagamento

 

a) PagoPA (accesso a SIPA)

b) bancomat, carta di credito o contante presso lo sportello di questo organismo

 

PagoPA

Accesso Piattaforma PAGAMENTO SIPA

Servizio da Selezionare: OCCS

Importo da pagare: Spese comunicate dall'ufficio


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