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Ordinanze

ultima modifica 09/07/2020 08:22
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procedure di emissione e pagamento delle Ordinanze

 

VERBALE

  • PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:
    Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del processo verbale, da parte dell’Organo Accertatore, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo, o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento.
  • SCRITTI DIFENSIVI:
    Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, il contravvenuto che disponga di argomentazioni valide avverso il processo verbale, può trasmettere alla Camera di Commercio - Regolazione del Mercato - Ufficio Verifiche Amministrative - Ferrara, Via Borgoleoni n.11, 3° piano, scritti difensivi e documenti (anche con compilazione modulistica on-line). Può chiedere inoltre di essere sentito personalmente, oppure tramite un legale o persona di sua fiducia munita di procura.

ORDINANZA

L’Ufficio Verifiche Amministrative esamina i verbali, trasmessi dagli Organi Accertatori, in quanto non pagati entro il termine previsto dalla legge e, tenuto conto di eventuali scritti difensivi prodotti dall’interessato, nonchè dell’esito dell’audizione (se richiesta) procede all’emissione dell’Ordinanza che, a seconda del caso in cui venga confermata o meno la violazione della norma da parte del contravvenuto, risulterà di ingiunzione o di archiviazione.

  • AMMONTARE DELLA SANZIONE:
    L’importo della sanzione dell’Ordinanza ingiuntiva è determinato entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge, tenuto conto della gravità della violazione e degli altri elementi previsti all’art. 11 della legge 689/81.
  • TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA:
    L’interessato è tenuto al pagamento dell’ordinanza – ingiunzione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, decorso il quale l’ufficio procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruoli.

    L’interessato è invitato a trasmettere ricevuta del pagamento effettuato, alla Camera di Commercio - Ufficio Verifiche Amministrative – Ferrara, Via Borgoleoni n.11, - entro dieci giorni dalla data di effettuazione, al fine di evitare detta riscossione coattiva.
  • MODALITA' DI PAGAMENTO:
    Se l’introito della sanzione applicata compete alla Camera di Commercio (violazioni REA e violazioni riguardanti la Commissione Provinciale per l’Artigianato) il pagamento dell’ordinanza ingiunzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito avviso di pagamento Pagopa, che viene allegato all'ordinanza stessa.

    Se invece la sanzione è di competenza dell’Erario dello Stato (tutte le altre violazioni) il pagamento dell’ordinanza dovrà avvenire a mezzo del Mod. F23, a Equitalia Emilia Nord (Ferrara, Corso Ercole I^ D’Este, 1, o altri sportelli sul territorio) o presso qualunque sportello bancario o postale, sulla base di fac-simile di detto Mod. F23 che, parzialmente compilato con i dati in possesso dell'Ufficio, viene allegato all'ordinanza.                            

    La somma relativa al recupero delle spese di procedimento delle ordinanze ingiuntive dovrà, in ogni caso, essere versata direttamente alla Camera di Commercio di Ferrara, utilizzando l’apposito avviso di pagamento Pagopa, che viene allegato alle ordinanze stesse.
  • PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE:
    Su richiesta dell’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, da documentare, la Camera di Commercio - Ufficio Verifiche Amministrative, può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili in numero da tre a trenta e ciascuna rata non può essere inferiore a € 16. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione. In caso contrario si procederà all’esazione coattiva tramite iscrizione a ruolo dell’ammontare dovuto.
  • OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE:
    Contro l’ordinanza–ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 22 della legge n. 689/81). L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice lo disponga.
  • RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE INDEBITAMENTE:
    Per le somme erroneamente versate, a titolo di sanzione, per ordinanze ingiuntive emesse dall’Ufficio Verifiche Amministrative, si procede a seconda dei seguenti casi:
  1. somme dovute all’erario dello Stato (versate tramite il Mod. F23) – la richiesta di rimborso deve essere indirizzata agli uffici finanziari competenti secondo le procedure dagli stessi stabilite;
  2. somme dovute alla Camera di Commercio – si può chiedere il rimborso utilizzando l’apposito modulo.

 

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