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Marchi dell'Unione Europea

ultima modifica 19/07/2016 22:06
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EUIPO

 

Caratteristiche del Marchio dell'Unione Europea

Titolari del marchio

Uso del marchio

Priorità

Preesistenza

Rappresentanza di fronte all'Uami

Classificazione del marchio

Deposito della domanda

Lingue di lavoro

Esame della domanda

Ricerca

Pubbicazione della domanda

Opposizione

Registrazione

I costi del Marchio dell'Unione Europea

L'Unione Europea e la registrazione internazionale dei marchi

 

Il Marchio dell'Unione Europea ha un carattere unitario:

La registrazione del marchio conferisce al suo titolare una protezione contro la riproduzione o l’imitazione,  su tutto il territorio dell’Unione europea. Il marchio, al quale sia stata assegnata una data di deposito, ha negli Stati membri dell'Unione Europea, l'efficacia di un regolare deposito nazionale.

Il Marchio dell'Unione Europea può essere registrato, trasferito, abbandonato, revocato o annullato, soltanto per l’intero territorio dell’Unione.

Viene presentata un’unica domanda alla quale segue un’unica procedura di esame, un’unica pubblicazione, la possibilità, una volta giunto a concessione, di una cessione unitaria, e un’unica pratica di rinnovo alla scadenza.

E' sottoposto ad un’unica normativa, cioè quella dettata dal Regolamento CE n.207/2009 modificato dal Regolamento UE 2015/2424 del 16 dicembre 2015.

Titolari del marchio

Può presentare domanda di un Marchio dell'Unione Europea qualsiasi persona fisica o giuridica, di qualsiasi Paese del mondo.

Uso del marchio

Entro il termine di cinque anni, a partire dalla data di registrazione, devono essere commercializzati i prodotti o prestato il servizio cui il marchio si riferisce.  Inoltre l’uso del marchio non deve essere interrotto per un uguale periodo di tempo. In mancanza di tale adempimento la registrazione ottenuta può essere oggetto di un’azione di decadenza per mancato uso.

E’ ritenuto sufficiente, al fine di considerare il marchio utilizzato, un uso limitato anche ad un solo Stato dell’Unione (per esempio soltanto all'Italia).

Priorità

Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio. Per effetto di tale diritto, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell’anteriorità dei diritti.
In pratica il titolare di una domanda nazionale, per esempio italiana, ha a disposizione sei mesi entro i quali decidere se estendere la tutela del proprio marchio a livello comunitario, senza temere che in questo periodo di tempo altri abbiano acquisito dei diritti tramite propri depositi.

Preesistenza

Se un richiedente o titolare di marchio dell'Unione Europea detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

Rappresentanza di fronte all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale

Per coloro che hanno il domicilio, la sede o uno stabilimento nella UE non vi è l’obbligo di nominare un mandatario.
Tuttavia, anche se un richiedente può depositare direttamente la propria domanda per ottenere un Marchio dell'Unione Europea, il ricorso ad un rappresentante specializzato è spesso utile.
L'esperienza e i consigli di un rappresentante professionale specializzato evitano alle imprese, che non dispongono di un proprio agente sperimentato in materia di marchi, le difficoltà legate ad un'insufficiente conoscenza del diritto dei marchi, delle regole procedurali e dei termini da rispettare.
La rappresentanza professionale potrà essere assunta, oltre che da avvocati abilitati ad esercitare ed aventi il domicilio in uno Stato membro della UE, soltanto da professionisti che hanno ottenuto una qualifica speciale e sono iscritti in un apposito albo tenuto presso l'Ufficio
ricerca dei rappresentanti autorizzati al deposito di marchi dell'Unione Europea

Classificazione del marchio

I prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio, debbono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. L'Ufficio respinge una domanda se contiene indicazioni o termini poco chiari o imprecisi, se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro il termine fissato dall'Ufficio. Per verificare che prodotti o servizi specifici siano stati correttamente classificati, è consigliato utilizzare TMclass.

 

Deposito della domanda

La domanda, può essere  depositata unicamente presso l'Ufficio dell'Unione Europea di Alicante (Spagna), preferibilmente con procedimento guidato di deposito elettronico

Lingue di lavoro

La domanda di Marchio dell'Unione Europea può essere depositata in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione Europea come "prima lingua". È inoltre necessario indicare una seconda lingua che serve per le procedure di opposizione e di cancellazione.

Esame della domanda da parte dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale

esame dei requisiti formali
l’esame considera i dati contenuti nella domanda, come il nome del richiedente, la lista dei beni e servizi, la rappresentazione del marchio, la rivendicazione di priorità, il pagamento delle tasse. Se è necessario l’Ufficio invita il richiedente a regolarizzare la domanda o a effettuare il pagamento delle tasse entro un termine prestabilito. Al termine di questa prima fase viene assegnato un numero e la data di deposito.

esame degli impedimenti alla registrazione
vengono esaminati gli impedimenti assoluti alla registrazione; per esempio, la mancanza di distintività del marchio, la possibilità che i marchi siano ingannevoli o descrittivi del prodotto. Qualora emerga l’esistenza di uno o più impedimenti assoluti che non possono essere superati, l'Ufficio emette una comunicazione di rifiuto della registrazione.

Ricerca

Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio dei marchi europei effettua una ricerca dei marchi anteriori e delle domande di marchi anteriori che possono essere di impedimento alla registrazione del marchio. Sempre su richiesta dell'interessato e dietro pagamento di una tassa di ricerca, l'Ufficio può inoltrare la domanda di marchio agli Uffici centrali dei Paesi degli Stati membri, per il rilascio di una relazione di ricerca di anteriorità del marchio nei loro territori. In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi dell'Unione Europea anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca.

Pubblicazione della domanda

Al termine della procedura di esame, ed eventualmente di ricerca, se richiesta dall'interessato, l'Ufficio pubblica la domanda nel proprio bollettino.

Opposizione

i titolari di marchi anteriori che siano identici o confondibili con il marchio richiesto possono presentare opposizione all'Ufficio dell'Unione Europea nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda, dietro pagamento della relativa tassa.
Se dall’esame dell’opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario, l’opposizione è respinta.

Registrazione

Se la domanda ha superato positivamente le fasi di esame previste dal regolamento e non sono state presentate opposizioni, il marchio viene registrato come Marchio dell'Unione Europea.

I costi del Marchio dell'Unione Europea

Tabella riassuntiva delle principali tasse:

EuroTasse di deposito
€ 1.000 Tassa  per una classe della domanda in formato cartaceo
€ 850 Tassa per una classe della domanda in formato elettronico
€ 50
Tassa  per la seconda classe
€ 150 Tassa dalla terza classe in poi

 

L'Unione Europea e la  registrazione internazionale dei marchi

A decorrere dal 1° ottobre 2004 la Comunità Europea è entrata a far parte del sistema di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, pertanto è possibile:

  • richiedere la registrazione internazionale di un marchio basato su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario registrato;
  • richiedere la registrazione internazionale di un marchio su base nazionale, designando, quale parte contraente, la Comunità Europea, al fine di ottenere la protezione del marchio in tutto il territorio dell'Unione.

 

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