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Marchi e Brevetti - FAQ

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ultima modifica 18/10/2016 11:35
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Le domande più frequenti relative ai marchi e brevetti

FAQ Marchi

  • E’ obbligatorio depositare il marchio d’impresa?
    No, non è obbligatorio, il marchio può essere utilizzato anche in assenza di registrazione. In questo caso si tratta di un marchio “di fatto”.
  • E’ tutelato il marchio di fatto?
    La legge prevede il preuso del marchio. Chi utilizza un marchio di fatto, non può impedire ad altri di farne uso. Chi ha depositato o registrato un marchio simile o uguale ad uno “di fatto”, e questo sia effettivamente utilizzato da più tempo, non può imporre al suo titolare di cessare di usarlo, purchè detto uso sia limitato ad un ambito locale. In caso di controversia legale, il titolare del marchio di fatto deve provare al Giudice di utilizzare il marchio da più tempo. Non potendo ricorrere a documentazione ufficiale, come nel caso del marchio depositato o registrato, l’onere della prova può risultare complesso.

  • Quali sono i diritti che scaturiscono dal deposito di un marchio?
    Il diritto di utilizzare il marchio in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di depositare o registrare un marchio uguale o simile al proprio marchio, se precedentemente depositato, per la stessa classe di prodotti o servizi, o di farne uso senza il proprio consenso.
  • Chi può depositare un marchio?
    Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del marchio, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.
  • E’ possibile verificare preventivamente l’esistenza di un marchio per evitare duplicazioni?
    L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua ricerche di anteriorità prima di rilasciare un attestato di registrazione. Perciò è opportuno che il richiedente, prima di depositare la domanda, si accerti che non esistano marchi uguali o simili a quello che intende depositare, per evitare eventuali future contestazioni che potrebbero causare anche rilevanti costi economici.
    Tale ricerca può essere effettuata, su richiesta dell’interessato, oltre che da studi professionali di mandatari autorizzati, anche dal Centro PIP della Camera di Commercio.
    Inoltre, tramite  Internet  si può accedere a banche dati nazionali, internazionali e dei marchi comunitari, consultabili gratuitamente dall’utente.
  • Come si procede alla registrazione di un marchio nazionale?
    Attraverso il deposito della domanda alla Camera di Commercio che provvederà all’invio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

  • Come si può proteggere un marchio a livello internazionale?
    Quando gli interessi commerciali del richiedente travalicano i confini nazionali è opportuno proteggere il marchio anche nei Paesi esteri interessati. Il titolare del marchio può scegliere, a seconda delle esigenze aziendali, tra le seguenti possibilità:
  1. deposito di un marchio internazionale, individuando i Paesi aderenti all’Accordo o al Protocollo di Madrid (in tutto sono oltre 70 Paesi, tra cui la Comunità Europea, come Organizzazione) nei quali il richiedente è interessato a proteggere il marchio. La domanda di un marchio internazionale può essere presentata solo successivamente al deposito del marchio nazionale. La domanda, redatta su moduli predisposti dall’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale) di Ginevra e disponibili sul sito web www.wipo.org può essere depositata alla Camera di Commercio che ne curerà l’invio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che a sua volta lo farà pervenire all’OMPI.
  2. deposito di un marchio comunitario, che consente attraverso un’unica domanda la protezione del marchio in tutti i Paesi dell’Unione Europea. In questo caso non è necessario presentare prima una domanda nazionale. La domanda di marchio comunitario, redatta su appositi moduli predisposti dall’OAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno), disponibili sul sito web http://oami.europa.eu può essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Roma, oppure direttamente ad Alicante in Spagna, dove ha sede l’Ufficio dei Marchi Comunitari, anche per via telematica.
  3. deposito di un marchio in singoli Paesi esteri, quando il Paese o i Paesi in cui si vuole proteggere il marchio non rientra nelle convenzioni internazionali sopra citate, oppure si tratta di un solo Paese estero, e quindi una domanda internazionale o comunitaria risulterebbe più onerosa. In questo caso è consigliabile che la domanda venga presentata da un mandatario autorizzato o studio professionale abilitato con iscrizione in un apposito Albo, in quanto è necessario conoscere la lingua del Paese designato e le leggi locali riguardanti i marchi e i risvolti fiscali dell’operazione.
  • Quando è possibile mettere la “R” di registrato?
    Il cerchietto con la “R” di registrato si può mettere solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato l’attestato di registrazione. Questo avviene di norma dopo circa tre anni dal deposito.
  • In attesa dell’attestato di registrazione il marchio può essere copiato?
    No, perchè i diritti di utilizzo esclusivo del marchio e le relative tutele vengono conferite con la registrazione, ma hanno effetto dalla data del deposito.
  • Il marchio registrato ha un valore economico?
    Si, anche se non esistono norme di riferimento che fissino dei parametri per  determinare il valore di un marchio. Nel caso di cessione, saranno le parti ad attribuire un valore al marchio, anche avvalendosi di appositi studi professionali specializzati in materia, per esempio Mandatari autorizzati. Nel caso in cui il marchio appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).
  • In che modo si può impedire ad un’azienda di utilizzare un marchio simile al proprio?
    In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un marchio uguale o simile al proprio, per la stessa classe di prodotti o servizi, o per classi affini, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.

 

FAQ Brevetti

  • Quali sono le invenzioni che possono essere oggetto di “brevetto di invenzione industriale”?
    Possono essere brevettate le invenzioni che abbiano il carattere della novità e che siano atte ad avere un’applicazione industriale, intesa in senso lato, cioè qualsiasi genere di “industria”, compresa quella agricola.
  • E’ possibile brevettare un metodo per un gioco o per attività commerciali, o un programma per elaboratore?
    La legge prevede espressamente che tali scoperte non possono essere brevettate come invenzioni industriali. I programmi per elaboratore (software) non possono essere brevettati in quanto tali, però potrebbero essere oggetto di brevetto, qualora costituissero lo strumento attraverso il quale si produce un’invenzione atta ad avere un’applicazione industriale.
    Il software, come invenzione in sé, può essere protetto come opera dell’ingegno presso la SIAE. Inoltre sono sempre di competenza della SIAE, e non dell’Ufficio Brevetti, le opere dell’ingegno a carattere artistico e letterario.
  • E’ possibile verificare preventivamente l’esistenza di un brevetto per evitare duplicazioni?
    Nè gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio, nè l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, effettuano ricerche di anteriorità prima del rilascio di un brevetto, perciò è opportuno che il richiedente si accerti che non esistano, nello stato della tecnica, brevetti di invenzione uguali a quello che intende depositare.
    Tale ricerca può essere effettuata, su richiesta dell’interessato, oltre che da studi professionali di mandatari autorizzati, anche dal Centro PIP della Camera di Commercio.
    Inoltre  tramite Internet  si può accedere alle banche dati brevetti nazionali, europei, internazionali, di singoli Paesi esteri, consultabili gratuitamente dall’utente.
  • Per depositare una domanda di invenzione è necessario costruire un prototipo per verificare se funziona?
    La realizzazione di un prototipo non è richiesta ai fini del deposito della domanda di invenzione. La domanda prevede infatti la compilazione di appositi moduli e la redazione di una descrizione dell’invenzione, che deve essere comprensibile e dettagliata, in modo tale che una persona esperta del ramo possa essere in grado di realizzarla.
  • E’ possibile richiedere il rimborso delle tasse?
    Nel caso in cui l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinga la domanda di invenzione, il richiedente ha diritto di ottenere il rimborso delle tasse versate al momento del deposito, ad eccezione della tassa di domanda. Le procedure per ottenere il rimborso sono comunicate contestualmente al provvedimento di reiezione.
  • Quali sono i diritti che scaturiscono dal deposito di un brevetto?
    Il diritto di utilizzare il brevetto in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di brevettare un'invenzione uguale o simile alla propria, se precedentemente depositata, o di farne uso senza il proprio consenso.
  • Chi può depositare un brevetto?
    Chiunque può depositare un brevetto. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un brevetto può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del brevetto, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.
  • Il brevetto registrato ha un valore economico?
    Si. Per avere una stima del valore economico dei titoli di Proprietà Industriale, la DGLC-UIBM ha messo a punto un sistema di valutazione denominato "Griglia di valutazione economico-finanziaria" per i brevetti e per i disegni/modelli, volto a misurare – seguendo un metodo standardizzato e condiviso tra i diversi attori del mercato – l’incremento di valore all’interno dell’azienda derivante dallo sfruttamento di tali diritti. Nel caso in cui il brevetto appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).
  • In che modo si può impedire ad un’azienda di utilizzare un brevetto simile al proprio?
    In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un brevetto uguale o simile al proprio, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.

 

 

 

 

 

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