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Vigilanza, controlli e sanzioni

ultima modifica 06/02/2023 10:34
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Le funzioni di vigilanza sono affidate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, coadiuvato nel suo operato dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) che fornisce le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico esercita le sue funzioni di vigilanza in base all'articolo 4 del D. Lgs. n. 104/2012; tra queste rientrano, ai sensi dell'articolo 10:

  • la vigilanza sul rispetto del decreto e dei regolamenti da parte di distributori e fornitori;
  • la promozione di campagne di informazione a carattere educativo e promozionale;
  • l'organizzazione di controlli di conformità dei prodotti disciplinati, attraverso il prelievo di campioni dei medesimi e la richiesta di tutte le informazioni necessarie alle parti interessate;
  • lo svolgimento di analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio d'informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE ai fini della vigilanza;
  • informa la Commissione Europea dei risultati dell'attività di sorveglianza.

Il ruolo della Camera di Commercio e della Guardia di Finanza

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale per le attività di vigilanza, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di finanza.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece svolte dall'Agenzia delle Dogane.

Modalità di verifica:

  • controlli visivi, volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
  • controlli documentali, volti a verificare la documentazione tecnica realizzata dal fornitore;
  • controlli fisici, consistenti nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili. È sempre accompagnato anche da un controllo documentale. Le Camere di Commercio sono tenute ad affidare tali verifiche a laboratori autorizzati/accreditati.

Attività di Controllo e Poteri del Ministero inerenti l'attività di Vigilanza

Le attività di controllo e i poteri del Ministero dello Sviluppo Economico inerenti l'attività di vigilanza sono elencate all'articolo 12 del D. Lgs. n. 104/2012.

Una volta accertato che l'etichetta, la scheda informativa o la documentazione sono assenti, incomplete, inesatte, non redatte in lingua italiana o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati, il Ministero ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio.

Se entro i trenta giorni non viene regolarizzata la situazione, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

Se il Ministero accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o generare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Se entro trenta giorni non viene regolarizzata la situazionevieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

Sanzioni

Come stabilito dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 104/2012, le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie:

fornitori:

  • da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
  • da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
  • da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;

distributori:

  • da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
  • da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.
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