Calzature - controlli e sanzioni
ultima modifica
06/02/2023 10:30
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
- L'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.
- Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE.