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Calzature - controlli e sanzioni

ultima modifica 06/02/2023 11:30
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Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo  4  della direttiva 94/11/CE

  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  il   fabbricante   o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3,  della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di  etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000  euro  a 20.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  distributore  che,  ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive  di  etichetta  è  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5,  della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta  non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1,  2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in  lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  5. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante  o  all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere  informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
  7. L'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme  alle prescrizioni della direttiva  94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2,  3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima  immissione  in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle  calzature dal mercato.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il  termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto  comma, della direttiva 94/11/CE.
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