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Sanzioni del Registro Imprese-REA

— archiviato sotto: ,
ultima modifica 13/04/2023 16:03
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Sanzioni del Registro Imprese e del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)

Termini di deposito

Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 10/20 giorni dalla data dell'atto.

Sanzioni Registro Imprese

La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:

SOGGETTIIMPORTO SANZIONI
Imprese individuali/Notai/Commercialisti/Curatori fallimentari/Enti Pubblici Economici € 20 a carico del titolare/di ogni legale rappresentante
in carica al momento della violazione

Società/Consorzi


per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine

€ 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

€ 91,56 per ritardato deposito
bilancio/situazione patrimoniale
a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

Società/Consorzi


per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine

€ 206 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

€ 274,66 per ritardato deposito bilancio/situazione patrimoniale
a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

per maggiori informazioni sulle modifiche agli importi »

Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL - R)

L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:

Giorni di ritardo
IMPORTO SANZIONE
dal 31° al 60° giorno di ritardo € 10 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.
dal 61° giorno
di ritardo
€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

Recapito Verbali

I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:

SOGGETTORECAPITO VERBALI
Imprese individuali all'indirizzo p.e.c./alla residenza del titolare
Società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e all'indirizzo p.e.c. o alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano.

In presenza di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) valido e attivo, i verbali vengono spediti a tale indirizzo per i titolari di ditte individuali, per le società, per i notai, commercialisti, curatori fallimentari. Per gli amministratori/legali rappresentanti vengono inviati all'indirizzo p.e.c. della società solo se hanno eletto domicilio presso la sede legale della società. Per le imprese cancellate non vengono notificati all'indirizzo p.e.c. ma sempre alla residenza o sede legale fisica.


Modalità di pagamento

Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento

oppure

  • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

Per le sanzioni del  Registro Imprese:

    l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23

    l’importo delle spese di procedimento (€ 22,00) va pagato tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale


Per le sanzioni  R.E.A.:

  • l’importo della sanzione + le spese di procedimento (€ 22,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.

Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.

 

Modalità di pagamento semplificato

E' possibile usufruire della modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (R.E.A.) e Albo Artigiani

Procedura da seguire

L’utente che deve presentare una domanda/denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani, oltre i termini di legge, può procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura ridotta, usufruendo anche dell’azzeramento dei costi delle spese di procedimento e di notifica.

Per attivare tale possibilità l’interessato deve indicare nel “Modulo Note” della pratica telematica la seguente dicitura:

Pratica presentata fuori termine - Si autorizza l’Ufficio del Registro delle Imprese a prelevare quanto dovuto per la sanzione mediante addebito sul conto prepagato Telemaco o a fornire indicazioni per il pagamento semplificato tramite mod. F23. Per qualsiasi comunicazione l’e-mail è: (indicare un’indirizzo e-mail per essere contattati dall’ufficio)".

Si possono verificare le seguenti casistiche:

  1. Nel caso di sanzione REA o Albo Artigiani, i cui importi vengono incassati dalla Camera di Commercio, verrà prelevato direttamente dal conto prepagato Telemaco l’importo della sanzione indicato nella voce “sanzioni” della ricevuta del protocollo, che verrà rilasciata aggiornata all’utente Telemaco, che potrà rigenerarla dalla lista “pratiche evase” della piattaforma Telemaco. Verrà, quindi, inviato - a cura dell’ufficio sanzioni della Camera di Commercio - un messaggio e-mail all’indirizzo del soggetto che ha trasmesso la pratica, per confermare l’avvenuto prelievo dell’importo della sanzione con riferimento al numero del verbale sintetico formalizzato .
  2. Nel caso di sanzioni relative a domande del Registro delle Imprese, i cui importi vengono incassati dall’Erario, l’ufficio sanzioni procederà ad inviare un’e-mail per indicare l’importo complessivo della sanzione che l’utente dovrà pagare con modello F23, presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso qualsiasi sportello bancario o postale,  provvedendo alla compilazione dei seguenti campi:

    - Dati anagrafici
    - Dati del versamento:

Ufficio: ARA

Causale: PA

Estremi dell’atto: anno e numero del verbale

Codice tributo: 741T

Descrizione: Sanzione Amministrativa Registro delle Imprese

Importo: indicare l’importo comunicato nell’e-mail.


Copia del mod. F23 quietanzato dovrà pervenire all’ufficio entro cinque giorni lavorativi, da conteggiare dalla data dell’e-mail, tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fera.camcom.it (o in subordine con consegna allo sportello, via posta o via fax al n. 0532/783861).

Qualora questo non avvenisse, l’ufficio dovrà ritenere che la contestazione immediata non abbia avuto esito positivo e, pertanto, dovrà provvedere a notificare il verbale agli interessati ai sensi della L. n.689/81, addebitando l’importo ordinario delle spese di procedimento e notifica(€ 22,00 per ogni verbale).

Con questa modalità di pagamento semplificato non verrà inviato nessun verbale di accertamento ai trasgressori (es. titolare, legale rappresentante, amministratori ecc.) e non sarà possibile presentare scritti difensivi.

Termini di pagamento ordinario

Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

L'utente dovrà in seguito comprovare l'avvenuto pagamento della sanzione inviando alla
CCIAA di FERRARA e RAVENNA - Ufficio Sanzioni del Registro Imprese-REA-Artigianato
viale Farini, 14 Ravenna o via Borgoleoni, 11 Ferrara
a
nche via fax, posta tradizionale o posta elettronica all'indirizzo sanzioni@fera.camcom.it, i seguenti allegati:


per le sanzioni del Registro Imprese:

  • le attestazioni di versamento con c/c postale (per verbali emessi fino al 30 giugno 2020)
  • una copia dei modelli F23 pagati

per le sanzioni  R.E.A.:

  • l’attestazione di versamento con c/c postale (per verbali emessi fino al 30 giugno 2020)

 

Prescrizione - Rimborsi

Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24/11/1981, " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

Le violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e Albo delle Imprese Artigiane sono violazioni istantanee, che si compiono allo scadere del termine previsto ( es.31°g.), ma con effetti permanenti, pertanto i cinque anni decorrono dalla cessazione degli effetti permanenti, cioè dal momento dell'adempimento (data domanda).
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Il diritto all'accertamento delle violazioni non è soggetto a prescrizione.


In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso:

  • per le sanzioni Registro Imprese:
    all'Agenzia delle Entrate
  • per le sanzioni R.E.A. e Artigiane:
    alla CCIAA di Ferrara e Ravenna utilizzando l'apposito modello.

 

vedi Modello per il rimborso dei diritti di segreteria/sanzioni »

Atti difensivi

Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Contenzioso/ Verifiche Amministrative della CCIAA di Ferrara e Ravenna, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso.

 


Consulta il Registro Imprese


 


 

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