VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
La vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli stessi imprenditori agricoli è disciplinata dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 228/2001; non è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98 che regolamenta il commercio, purchè l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non sia superiore a euro 160.000 per gli imprenditori individuali, ovvero euro 4 milioni per le società.
Attività agricola - NON comporta l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese se 1) svolta all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle aree limitrofe e 2) operante in regime di esonero.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Per la vendita al dettaglio esercitata all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle aree limitrofe, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Per la vendita al dettaglio su area pubblica a posteggio fisso o in forma itinerante: Comunicazione al COMUNE del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (l'attività può essere iniziata con l'invio della Comunicazione). |
D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Art. 4 comma 2 lett.d). D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 (art. 4 comma 1). Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge n. 57 del 5 marzo 2001. Legge n. 81 del 11 marzo 2006. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (art. 27). Nota Ministero Sviluppo Economico n. 77217 dell'8 maggio 2014. Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 - Piccolo imprenditore agricolo - Iscrizione al Registro delle Imprese. |
Scheda aggiornata al 20 maggio 2014