INFORMAZIONI TURISTICHE (SERVIZI DI)
Vedere anche: Agenzia di viaggi e turismo
I servizi di accoglienza e informazione turistica della Regione Emilia Romagna sono svolti presso gli Uffici di informazione turistica e presso gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica gestiti dal comune sotto la vigilanza della provincia o con concessioni a terzi da parte del comune.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Concessione dal COMUNE. |
Legge n. 135 del 29 marzo 2001. Riforma della legislazione nazionale del turismo. Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 1998 e ss. mm. Organizzazione turistica regionale Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. Legge Regionale n. 7 del 31 marzo 2003 (art. 21). Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della Legge Regionale n. 23/1997. Delibera di Giunta Regionale n. 956/2005. Definizione degli standard minimi e degli standard regionali di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica. Attuazione art. 14 Legge Regionale n. 7/98 e art. 21 Legge Regionale n. 7/2003. |
Scheda aggiornata al 21 febbraio 2012